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Il legislatore recepisce il diritto comunitario D. Lgs. 2 Marzo 2023, n. 19

Il caso di specie rientra nelle operazioni transfrontaliere, in quanto il trasferimento di sede comporta l’assoggettamento della società alla lex societatis del nuovo stato in cui trova ubicazione o determina un conflitto di norme.

In un primo tempo le operazioni societarie transfrontaliere avevano trovato espressa regolamentazione solo con riferimento alle fusioni, disciplinate dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, attuativo della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (c.d. decima direttiva).

Recentemente il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 (d’ora innanzi il “Decreto”) ha emanato una disciplina organica delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, in attuazione della Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Il legislatore comunitario ha ritenuto che: a) il Paese di destinazione non consente l’ingresso di società straniere in regime di continuità dei rapporti giuridici e, quindi, il trasferimento della sede dall’Italia all’estero produce l’estinzione della società e impone una costituzione ex novo dell’ente nel Paese di destinazione; b) il Paese di destinazione consente l’ingresso di società straniere in regime di continuità dei rapporti giuridici, ma impone alle società straniere di adeguarsi alla propria legge nazionale. In questo caso, il trasferimento della sede dall’Italia all’estero, pur non implicando l’estinzione dell’ente, è consentito. Il trasferimento della sede sociale all’estero rientra nell’alveo della libertà di stabilimento delle società, ai sensi dell’art. 49, par. 2, TFUE .

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