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STATUTO SOCIALE

Lo Statuto ufficiale e l’ordinamento dell’Unione Nazionale Revisori Legali

UNRL — Unione Nazionale Revisori Legali
Approvato in Roma lì 16 dicembre 2022 dall’Assemblea Delegazioni Circoscrizioni delle Corti di Appello. Il presente ordinamento disciplina l’assetto e le finalità della nostra associazione di categoria.

1.    Costituzione

È costituita l’Associazione “Unione Nazionale Revisori Legali”. La denominazione dell’Unione è siglabile in “UNRL” oppure in “U.N.R.L” e nell’ambito del presente statuto può anche semplicemente essere indicata come “Unione” ovvero “Associazione”.

 

2.    Sede

  1. L’Associazione ha la sede legale, amministrativa ed ufficio operativo in Palombara Sabina (RM) – Via Piave, 2 – 00018.
  2. L’istituzione di eventuali articolazioni territoriali, senza autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento.
  3. È preclusa ogni possibilità di istituire eventuali articolazioni territoriali con autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria.
  4. Le eventuali articolazioni territoriali hanno poteri di natura fiduciaria.

3.    Causa

La professione del Revisore Legale è una professione omogeneamente regolamentata ed esercitabile in tutta l’U.E.

I Revisori Legali ed i loro tirocinanti sono attualmente organizzati in forma associativa.

I Revisori Legali inscritti all’omonimo registro sono provenienti da diverse categorie professionali ordinistiche e non ordinistiche ai sensi D. Lgs. n.135/2016 e s.m.i. nonché dell’art.2 D.M. n.145 del 20/06/2012.

Per tali succinte ragioni l’U.N.R.L. si prefigge in generale le seguenti finalità di solidarietà sociale con particolare riferimento ai Revisori Legali ed ai loro tirocinanti:

  • Sviluppo della pari dignità sociale tra le professioni regolamentate;
  • Riduzione delle disuguaglianze tra le professioni regolamentate;
  • Sviluppo dello stesso diritto allo studio tra le professioni regolamentate;
  • Riduzione delle disuguaglianze nell’assistenza e previdenza sociale tra le professioni regolamentate;
  • Contrasto alla povertà e alla precarietà dei Revisori Legali e dei loro tirocinanti;
  • Tutela dei Revisori Legali e dei loro tirocinanti non aventi altre tutele o rappresentanze nel nostro ordinamento giuridico fin quando non verranno pienamente riconosciuti al pari delle altre professioni regolamentate nei limiti e rispetto dell’ordinamento giuridico domestico ed internazionale anche attraverso la trasformazione in ordine professionale, riconoscimento di associazione avente natura giuridica pubblica ovvero in qualunque altra modalità o strumento che applichi realmente le norme cogenti previste per rendere effettiva l’indipendenza oggettiva e soggettiva del Revisore Legale dagli “audit services” nonché per rendere effettiva l’abilitazione all’esercizio di tutti i “non audit services”, previsti dalla DIR UE 43/2006, 54/2016, dal Regolamento UE n.537/2014 e dal D.Lgs.135/2016 e loro s.m.i. nonché da altre norme ovvero standard auditing di qualsiasi entità, quando non si esercitano attività di “audit services”.

 

4.    Oggetto e scopo

  1. L’unione Nazionale Revisori Legali è un’associazione di categoria professionale regolamentata che non ha scopo di lucro, è apolitica, è apartitica, è aconfessionale, indipendente e persegue i seguenti scopi:
    1. La protezione, la tutela e la difesa della professione regolamentata dei Revisori Legali nonché loro tirocinanti e degli interessi morali, professionali, sociali, sanitari, assicurativi, previdenziali, assistenziali ed economici inerenti la professione stessa, nonché la tutela generale dei propri iscritti e dei loro familiari; in particolare, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, la protezione, la tutela e la difesa tra le altre cose:
      • Del titolo di Revisore Legale;
      • Della reputazione del Revisore Legale;
      • Dell’indipendenza del Revisore Legale e dalla revisione;
      • Della terzietà del Revisore Legale;
      • Dell’onorabilità del Revisore Legale;
      • Della credibilità delle attestazioni e certificazioni del Revisore Legale;
      • Della dignità, anche economica;
      • Dei limiti della sua responsabilità;
      • Del diritto allo studio ed alla formazione;
      • Dell’integrità morale, etica, deontologica del Revisore Legale;
      • Della professionalità e della professione del Revisore Legale;
    2. La promozione, l’incentivazione, lo sviluppo e la crescita della professione del Revisore Legale e delle sue attività e di qualsiasi iniziativa a favore e nell’interesse dello sviluppo dell’attività dei Revisori Legali;
    3. La promozione, l’incentivazione, lo sviluppo, la crescita dei tirocinanti;
    4. La formazione e l’aggiornamento professionale, tecnico amministrativo, legislativo, previdenziale ed assistenziale dei Revisori Legali sia a livello nazionale che internazionale;
    5. La formazione e l’aggiornamento professionale, la promozione e la gestione di specifici corsi di istruzione per la formazione di collaboratori e dei coadiutori secondo la vigente normativa, nonché la preparazione agli esami previsti per l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali;
    6. Lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche per mezzo di convegni e pubblicazioni, delle problematiche inerenti i Revisori Legali, l’indagine comparativa, sostanziale e fiscale, sulle legislazioni straniere in materia di Revisori Legali e di bests practices, la discussione e l’approfondimento di singole applicazioni pratiche anche con i pubblici uffici;
    7. La proposizione di regole di condotta per i Revisori Legali in materia di deontologia, etica, segreto professionale, antiriciclaggio nonché su tutte le materie di interesse per la professione del Revisore Legale;
    8. La proposizione di principi di revisione per l’attività di Revisione Legale;
    9. L’istituzione e la tenuta di un apposito registro di professionisti accreditati e qualificati per specializzazione che effettuano un apposito esame aggiuntivo interno ed un apposito giuramento professionale;
    10. La rappresentanza degli iscritti:
      • Nei rapporti di carattere nazionale presso gli organi dello Stato, degli Enti Pubblici, degli ordini e dei Collegi Professionali, delle Associazioni Sindacali e di Categoria;
      • Nei rapporti di carattere internazionale presso gli organi dell’U.E., nonché in seno e nei confronti di Associazioni Sindacali o Professionali, Nazionali, Comunitarie ed internazionali, aventi scopi analoghi;
    11. Lo svolgimento di tutte le attività che derivano da leggi o Regolamenti, ritenute necessarie per raggiungere i fini istituzionali, assumendo o promuovendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla Pubblica Autorità inclusa la eventuale costituzione ed organizzazione di Istituti previdenziali ed assistenziali anche complementari o finanziari, assicurativi e bancari o parabancari;
    12. La pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste e studi della categoria anche in formato multimediale;
    13. La promozione e l’organizzazione di convegni, congressi, tavole rotonde, forum e quant’altro utile e necessario per l’informazione e la divulgazione dell’attività e degli indirizzi professionali e delle finalità dell’Unione Nazionale Revisori Legali;
    14. Il collegamento con il Parlamento, l’Amministrazione finanziari ed ogni altra Autorità anche internazionale che nello specifico campo abbia competenza;
    15. La collaborazione ed il coordinamento con le altre professioni e con il mondo Accademico ed in genere con gli Enti Pubblici e Privati per l’istituzione diretta o in concorso di Scuole di Formazione e di aggiornamento professionale e di Università che potranno rilasciare certificazioni secondo il valore legale previsto dalla legge;
    16. La cooperazione con il Governo, il Parlamento e con i Ministeri interessati, gli Enti Pubblici e Privati, gli Ordini e le Associazioni Professionali, per la migliore formazione e lo sviluppo della professione di Revisore Legale e per la preparazione di eccellenza e l’istituzione di borse di studio, nonché per la migliore applicazione ed interpretazione delle norme concernenti l’attività professionale del Revisore Legale;
    17. La costituzione e la partecipazione alla costituzione ed alla vita di altre associazioni o di altri enti e/o società aventi le medesime finalità e/o in ogni caso operanti nel mondo delle attività professionali, anche a livello internazionale ovvero con oggetto sociale complementare all’attività dell’Unione sempre che la partecipazione stessa sia finalizzata al raggiungimento degli scopi dell’Unione;
    18. La tutela dei soggetti che si affidano alle attestazioni o certificazioni dei Revisori Legali e lo svolgimento di tutte quelle attività connesse destinate al raggiungimento degli scopi dell’associazione nonché l’assunzione di ogni altra iniziativa opportuna per il perseguimento degli scopi associativi;
    19. L’organizzazione di attività ricreative e culturali in genere e la realizzazione di convenzioni commerciali che consentano particolari facilitazioni a favore dei singoli associati, dei loro familiari o della categoria;
    20. La condivisione ed il coinvolgimento delle altre professioni ed organi di regolamentazione dei Revisori Legali e delle loro attività tenendo in dovuta considerazione la multidisciplinarietà e la trasversalità dell’attività professionale dei Revisori Legali nonché la dovuta indipendenza del Revisore e dalla revisione per applicare in pieno la necessaria terzietà;
  2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali, ivi comprese le attività accessorie a quella principale, in quanto integrative o strumentali della stessa.

5.    Durata

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2100 e potrà essere prorogata.

6.    Patrimonio dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dagli altri contributi versati dagli associati (che nel prosieguo del presente Statuto potranno essere denominati anche soci), dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevuti e dagli avanzi di gestione;
  2. Tutti i contributi ed elargizioni sono a fondo perduto;
  3. Per il perseguimento dei suoi scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
    1. Versamenti originari e successivi effettuati dai soci;
    2. Redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
    3. Elargizioni, contributi volontari e liberalità;
    4. Avanzi di gestioni ed eventuali utili conseguiti nell’esercizio della propria attività;
  4. Il Consiglio Nazionale stabilisce entro il 30 novembre dell’esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e danno diritto di partecipare alla vita associativa per solo e soltanto dodici mesi; non sono ammessi versamenti a titolo di anticipazioni di quote associative se eventualmente effettuate le differenze rispetto alla quota annua sono considerate liberalità a fondo perduto;
  5. Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare;
  6. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative ovvero ad altro titolo;
  7. L’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto previsto dall’articolo successivo o versamenti anticipati di quote associative future.

7.    Divieto di distribuzione e di reinvestimento degli avanzi di gestione e degli utili

All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve a capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.    Soci dell’Associazione

  1. Per far parte dell’Associazione occorre fare istanza al Consiglio Nazionale in qualità di aspirante socio proponendo un progetto o interesse di durata non inferiore a sei mesi a favore dei Revisori Legali di provenienza non ordinistica o dell’UNRL o docenze o articoli o position paper altri contributi del tutto volontari e liberali. In alternativa, ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale, è possibile proporre istanza in qualità di aspirante socio attraverso tre lettere di presentazione: una da parte del delegato circoscrizionale più vicino, una di un consigliere nazionale ed una di un associato con almeno tre anni di iscrizione.
  2. Il rifiuto dell’iscrizione non comporta obbligo di motivazione.
  3. Fanno parte dell’Associazione:
    1. I soci ordinari;
    2. I soci onorari;
    3. I soci aggregati;
    4. I soci fondatori;

c.1) Possono essere soci ordinari, previa adeguata motivazione, i soggetti inscritti al registro dei   Revisori Legali istituito ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

c.2) Possono essere soci onorari, previa adeguata motivazione, i soci aventi personalità ritenute di alto prestigio sociale in grado di conferire con loro adesione all’UNRL un prestigio evidente e riscontrabile per l’Unione e/o i suoi associati; non hanno obbligo di versare la quota associativa.

c.3) Possono, previa adeguata motivazione, essere soci aggregati:

  1. I soggetti inscritti nel registro dei tirocinanti previsto dal regolamento attuativo del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i;
  2. I soggetti in attesa di essere inscritti al registro Revisori Legali;

iii. I soggetti che sono stati iscritti al registro dei Revisori Legali;

  1. I funzionari pubblici e privati che si occupano o si sono occupati di ispezioni, vigilanza, verifiche o controlli di legittimità, econometrici, contabili;
  2. I magistrati, anche in quiescenza, che si occupano o si sono occupati di ispezioni, vigilanza, verifiche o controlli di legittimità, econometrici, contabili;
  3. Le forze armate e/ di polizia anche giudiziaria, anche in quiescenza, che si occupano o si sono occupati di funzioni ispettive di vigilanza, verifiche o controlli di legittimità, econometrici, contabili;

vii. Chiunque altro, anche in quiescenza, inscritto ad un ordine, collegio, elenco o registro di professione regolamentata o non regolamentata purché si occupino o siano occupati in funzioni ispettive, di vigilanza, verifiche o controlli di legittimità, econometrici, contabili;

viii. Gli studenti universitari specializzati o specializzandi in materie attinenti la Revisione Legale;

c.4) I soci fondatori sono solo ed esclusivamente quelli risultanti dal primo atto costitutivo del 2008  possono assumere qualsiasi carica dell’Associazione e possono esprimere diritto di veto su scelte che possono modificare la causa ovvero lo scopo dell’Associazione; non hanno obbligo di versare la quota associativa.

  1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci.
  2. Coloro che intendono aderire all’Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Nazionale avvalendosi dell’apposito modello informativo allegando i documenti che verranno richiesti.
  3. Il Consiglio Nazionale provvede in ordine alle domande ricevute in termine di trenta giorni dal ricevimento; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta a condizione di avvenuto versamento della quota associativa e del ricevimento di tutta la documentazione attestante l’onorabilità e degli altri requisiti di legge.
  4. Un socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione con dichiarazione inviata al Consiglio Nazionale.
  5. Il socio che non versi la quota associativa annuale entro i trenta giorni successivi alla sua scadenza decade con effetto dalla data della scadenza.
  6. In presenza di gravi inadempienze i soci possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Nazionale, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell’esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell’esclusione può adire l’arbitrato previsto dal presente statuto. In tale ipotesi l’efficacia della deliberazione può essere sospesa dall’arbitro.
  7. La qualità di socio dell’Unione Nazionale Revisori Legali si perde e cessa:
    1. Per dimissioni, inviate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. diretta alla sede dell’Unione Nazionale Revisori Legali da far pervenire alla sede dell’Unione entro il 30 settembre di ogni anno; trascorso detto termine l’associato resta obbligato a corrispondere la quota annuale per l’intera annualità successiva.
    2. Per cancellazione dal Registro Revisori Legali: in tale ipotesi il socio avrà l’onere di comunicare al Presidente l’avvenuta cancellazione dal predetto Registro, nel termine di trenta giorni dalla cancellazione;
  • Per espulsione;
  1. Per gravi inadempienze statutarie e/o per ogni caso che comporti la perdita della capacità di agire, dell’onorabilità ovvero degli altri requisiti previsti dalla legge;
  2. Per il mancato versamento della quota sociale annua;
  3. Per il decesso del Socio;
  • Per dichiarazione di fallimento;
  • Per i casi di esclusione previsti dai provvedimenti disciplinari sotto indicati, che consistono:
    1. Nella deplorazione nei casi di comportamento riprovevole nei riguardi dell’Unione o di associati.
    2. Nella radiazione, inflitta al socio a seguito di sentenza di condanna definitiva per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la persona. Le radiazioni sono pronunciate dal Consiglio Nazionale.
  1. La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione intendendosi la stessa acquisita al patrimonio dell’Unione al momento del versamento.
  2. È fatto divieto ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.

9.    Registro degli associati

Il registro degli associati può essere suddiviso in diverse sezioni:

Sezione A – Revisori Legali con laurea specialistica o vecchio ordinamento;

Sezione B – Revisori legali con laurea Triennale e senza;

Sezione C – società di Revisione;

Sezione D – Tirocinanti del Revisore Legale;

Sezione E – tutti gli altri associati;

Sezione F – Revisori Legali accreditati che hanno fatto un apposito esame interno di specializzazione e prestato apposito giuramento “ippocratico” del Revisore Legale

10.  Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea delegazioni alle Circoscrizioni delle Corti di Appello;
  2. Il Consiglio Nazionale
  3. I Consiglieri esecutivi e il Comitato esecutivo
  4. Il Vice presidente
  5. Il Presidente
  6. Il Collegio dei Probiviri
  7. L’Organo di Revisione
  8. Il Consiglio di Disciplina
  9. Il Comitato tecnico scientifico

11.  Retribuzione

Nessuna carica è retribuita ed ogni attività è svolta a puro titolo volontaristico e liberale. Il Consiglio Nazionale rimborsa, per quanto possibile e compatibilmente con impegni e risorse disponibili, le spese propriamente documentate sostenute dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri in conformità alle deliberazioni assunte in proposito dal Consiglio e, quando previsto, dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione.

12.  Comunicazioni

  1. Ogni comunicazione dell’Associazione o dei suoi organi ai soci avviene per mezzo di pubblicazione nel sito Internet dell’Associazione; la convocazione dell’assemblea è altresì spedita per posta elettronica all’indirizzo che il socio abbia comunicato al momento dell’iscrizione o successivamente
  2. Qualora un socio non abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica la convocazione dell’assemblea gli è spedita per posta semplice o mediante posta elettronica affidatagli con l’iscrizione.
  3. I soci potranno comunque accedere in qualsiasi momento al sito Internet ove sarà copia di ogni comunicazione, mediante parola di accesso che sarà loro comunicata non appena sarà attivo il servizio.

13. Delegazioni Circoscrizioni Corti di Appello

Sono costituite presso le Corti di Appello, le Delegazioni Circoscrizionali, con competenza territoriale riferita al territorio della circoscrizione stessa. Su delibera del Consiglio Nazionale, due o più delegazioni Circoscrizionali possono essere accorpate.

Esse rappresentano l’espressione democratica ed operativa degli iscritti. I nominativi degli iscritti candidati alla carica di Delegato Circoscrizionale sono proposti dal Comitato Esecutivo, anche su candidatura spontanea; la nomina avviene con delibera del Consiglio Nazionale. Il Delegato eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I delegati hanno poteri di natura fiduciaria. Possono essere eletti alla carica di delegato delle circoscrizioni delle Corti di Appello coloro che possono vantare una iscrizione all’UNRL senza soluzione di continuità di almeno sei anni. Il Consiglio Nazionale ha titolo alla sostituzione di un delegato circoscrizionale per esigenze operative ed organizzative.

14. Delegazioni Circoscrizioni dei Tribunali

Il Consiglio Nazionale, sentiti i delegati circoscrizionali, nomina un Rappresentante Circoscrizione del tribunale tra gli iscritti. È compito del Rappresentante Circoscrizione del tribunale quello di fungere da coordinatore degli associati, agevolando le iniziative dell’Unione, divulgandone le finalità e consolidando la immagine dell’UNRL in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale e gli associati. I delegati hanno poteri di natura fiduciaria. Possono essere eletti alla carica di delegato delle circoscrizioni dei Tribunali coloro che possono vantare una iscrizione all’UNRL senza soluzione di continuità di almeno tre anni. Il Consiglio Nazionale ha titolo alla sostituzione di un delegato circoscrizionale per esigenze operative ed organizzative.

15.  Presidi territoriali

Il Consiglio Nazionale, sentiti i delegati circoscrizionali, può nominare dei Rappresentanti denominati Presidi Territoriali tra gli iscritti. È compito del Rappresentante del Presidio Territoriale quello di fungere da coordinatore degli associati, agevolando le iniziative dell’Unione, divulgandone le finalità e consolidando la immagine dell’UNRL in tale sede e fungendo da punto di raccordo tra il Consiglio Nazionale e gli associati. I delegati hanno poteri di natura fiduciaria. Possono essere eletti alla carica di delegato del Presidio Territoriale coloro che possono vantare una iscrizione all’UNRL senza soluzione di continuità di almeno due anni. Il Consiglio Nazionale ha titolo alla sostituzione di un delegato del Presidio Territoriale per esigenze operative ed organizzative. I Presidi Territoriali non possono avere competenze che esulano i territori provinciali.

16. L’assemblea dei delegati alle circoscrizioni delle Corti di Appello

  1. L’assemblea è composta da tutti i delegati alle circoscrizioni delle Corti di Appello dell’Associazione.
  2. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo
  3. L’assemblea altresì:
    1. Delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione proposta dal Consiglio Nazionale
    2. Elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori Legali e il Presidente dell’Associazione;
  • Delibera sulle modifiche allo Statuto
  1. Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa
  2. Delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente Statuto
  3. Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall’art. 27.a).

17. Funzionamento dell’assemblea dei delegati circoscrizioni Corti di Appello

  1. L’ assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno metà più uno dei consiglieri o almeno metà più uno dei delegati circoscrizioni Corti di Appello.
  2. La data, l’ora e il luogo dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno devono essere comunicati ai delegati circoscrizioni delle Corti di Appello secondo le modalità stabilite dall’art. 12) spedendo le lettere almeno quindici giorni prima della data fissata o inviando i messaggi di posta elettronica almeno dieci giorni prima.
  3. Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei delegati presenti.
  4. Non sono ammesse deleghe da parte dei delegati persone fisiche.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
  6. Ogni delegato circoscrizioni corti di Appello, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero degli iscritti, anch’essi in regola con il pagamento della quota associativa annuale, residenti nel territorio della circoscrizione corte di Appello della Delegazione stessa in base ai criteri sotto indicati
    1. Sino a 20 paganti voti n°1
    2. Da 21 a 40 paganti voti n°2
  • Da 41 a 60 paganti voti n°3
  1. Da 61 a 80 paganti voti n°4
  2. Da 81 a 100 paganti voti n°5
  3. Da 101 a 120 paganti voti n°6
  • Da 121 a 140 paganti voti n°7
  • Da 141 a 160 paganti voti n°8
  1. Da 161 a 180 paganti voti n°9
  2. Da 181 a 200 paganti voti n°10
  3. Da 201 a 300 paganti voti n°11
  • Da 301 a 400 paganti voti n°12

Hanno diritto di voto nelle Assemblee i Delegati circoscrizionali corti di Appello in carica, in regola con le quote associative e con i requisiti di legge e che risultino iscritti nel registro degli associati da almeno sei mesi alla data della convocazione dell’Assemblea stessa,

Il Consiglio Nazionale, in sede di convocazione dell’assemblea dei delegati circoscrizionali, ha facoltà di autorizzare l’esercizio del voto in assemblea mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione o in via elettronica.

18.  Il Consiglio Nazionale

  1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale di nove membri, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
  2. Inoltre, il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.
  3. I membri sono eletti dall’assemblea come segue:
    1. Un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Notarile, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
    2. Un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, fra i soci iscritto possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
  • Un membro, su proposta del Consiglio Nazionale Attuari, fra i soci iscritti possibilmente e prioritariamente anche al Registro Revisori Legali;
  1. Un membro fra i soci inscritti esclusivamente nel Registro dei tirocinanti Revisori Legali ma non in altri ordini;
  2. Cinque membri fra i soci, iscritti esclusivamente nel Registro dei Revisori Legali, che hanno fatto conoscere al Presidente il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea. I loro nomi unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare tre nomi. Risultano eletti i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati, tale che, qualora essi fossero tutti considerati eletti, si supererebbe il numero di sei, prevale il candidato più anziano di età qualora si tratti di non oltre tre candidati; si procede al ballottaggio in caso diverso.
  1. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. La convocazione, con l’indicazione della data, dell’ora e dell’ordine del giorno, è comunicata ai membri sette giorni prima della data fissata nelle forme previste dall’art. 12). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. Alle riunioni possono partecipare con diritto di voto i Presidente delle commissioni permanenti se richiesto del Presidente Nazionale. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
  2. Qualora siano mancate proposte da parte dei Consigli Nazionali indicati sopra alla lettera c) nn. da 1 a 3 di questo articolo, il numero dei consiglieri ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti.
  3. Qualora siano mancate proposte di candidatura ovvero accettazioni di carica da parte di soci indicati sopra alla lettera c) n. 4 di questo articolo, il numero dei consiglieri, ai fini della validità della costituzione delle sedute e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti consiglieri quanto siano state le proposte mancanti;
  4. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale senza diritto di voto.
  5. Il Consiglio Nazionale può deliberare per corrispondenza.
  6. Qualora i componenti del Consiglio Nazionale corrispondano ad un numero pari per qualsiasi ragione, ai soli fini esclusivi del quorum costitutivo e deliberativo, il voto del Presidente varrà doppio.
  7. Il Consiglio può svolgersi in audio conferenza o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il Segretario.
  8. Sono compiti del Consiglio Nazionale:
    1. Formulare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    2. Adottare e modificare i regolamenti in materia di prevenzione, conciliazione e di arbitrato di controversie in materia di Revisori Legali e di istituzione e tenuta di un registro di professionisti accreditati, soggetti all’obbligo della formazione continua;
    3. Accogliere o meno le domande di adesione;
    4. Predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;
    5. Proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
    6. Stabilire la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa anche distinguendo fra persone fisiche e altri; nel caso di soci non persone fisiche stabilire in quale misura possano partecipare alla vita associativa pe mezzo di persone fisiche da esse indicate;
    7. Nominare commissioni permanenti, determinandone l’oggetto e il Presidente;
    8. Formulare proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto istitutivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    9. Approvare annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea;
    10. Deliberare su qualsiasi materia non riservata all’assemblea né al Presidente;
    11. Qualora venga a mancare un membro, il Consiglio coopta il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci che proceda all’elezione del Consiglio.

19. Il Presidente; il Vice presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea delegati fra i soci ordinari esercenti inscritti esclusivamente nel Registro dei Revisori Legali ma non in altri ordini professionali che abbiano fatto conoscere al Consiglio Nazionale il proprio desiderio di essere candidati almeno venti giorni prima della data dell’assemblea. I loro nomi sono pubblicati nel sito internet dell’Associazione, unitamente a qualsiasi informazione i candidati desiderino rendere nota. Ciascun socio presente in assemblea può votare un nome. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni.
  2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale. Previa deliberazione del Consiglio Nazionale, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio medesimo. In casi eccezionali di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea delegati ed il Consiglio nazionale, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando ne ravvisi la necessità.
  4. Il Presidente uscente per qualsiasi ragione è componente di diritto del Consiglio Nazionale per mantenere la continuità storica dell’Associazione;
  5. Il Vice presidente dell’Associazione è scelto tra i consiglieri eletti iscritti esclusivamente nel Registro dei Revisori Legali risultante preferibilmente più anziano di età nonché di iscrizione all’UNRL per mantenere la continuità storica dell’Associazione. Egli sostituisce il Presidente qualora questi sia o risulti impedito.

20. Il Segretario generale

  1. Il Segretario generale è scelto dal Presidente, anche fra non soci e non può essere iscritto in ordini professionali o in altre associazioni di categoria;
  2. Il ruolo del segretario generale può essere remunerato;
  3. Il Segretario generale:
    1. Segue i rapporti con i mezzi di informazione;
    2. Segue l’andamento delle commissioni di studio dell’Associazione;
  • Cura la tenuta del registro delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
  1. Ove delegato dal Presidente, organizza e cura lo svolgimento degli esami di ammissione al Registro dei Revisori Legali Accreditati;
  2. Esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Presidente.

21. I Consiglieri esecutivi; il Comitato esecutivo

  1. Il Consiglio Nazionale nomina fra i propri componenti fino a tre consiglieri esecutivi, a ciascuno dei quali attribuisce specifiche deleghe di competenze anche rispetto al Parlamento, all’Unione Europea e a organi della Pubblica Amministrazione.
  2. Il Comitato esecutivo é composto dai Consiglieri esecutivi ed è convocato e presieduto dal Consigliere esecutivo più anziano. Il Presidente può intervenire con voto deliberativo.
  3. Il Comitato esecutivo:
    1. Coordina le attività dei Consiglieri esecutivi;
    2. Realizza gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione sulla base delle direttive indicate dall’assemblea e dal Consiglio Nazionale, ai quali riferisce in ordine all’attività compiuta;
  • Cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Nazionale e sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
  1. Cura la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Nazionale e, dopo la sua approvazione, dell’assemblea corredandolo di idonee relazioni illustrative;
  2. Esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio Nazionale.
  1. Alle sedute del Comitato esecutivo si applicano con gli opportuni adattamenti le norme relative alle sedute del Consiglio Nazionale; ad esse partecipa il Segretario generale con diritto di voto.

22. Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sette membri, nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Il Collegio dura in carica sei anni.
  2. Il Collegio elegge il proprio Presidente.
  3. Può rivolgersi al Collegio qualsiasi persona, socia o meno, che lamenti comportamenti tenuti da un socio nella vita associativa o nella vita professionale in contrasto con l’oggetto e lo scopo dell’Associazione.
  4. Il Collegio può procedere anche d’ufficio.
  5. Il procedimento dinanzi al Collegio è improntato alla semplicità e all’informalità, fermo il principio del contraddittorio.
  6. Il procedimento si conclude o con la dichiarazione di non doversi procedere o con l’irrogazione di una sanzione: avvertimento, censura, proposta di esclusione, quest’ultima rivolta al Consiglio Nazionale.
  7. Gli atti del procedimento sono riservati, il provvedimento che irroghi una sanzione è reso pubblico ai soci.

23. L’Organo di Revisione

  1. L’Organo di Revisione è composto da un singolo membro nominato dall’assemblea dei delegati circoscrizionali Corti di Appello fra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni.
  2. L’organo di Revisione ispeziona i registri e i documenti contabili dell’Associazione ogni volta che lo ritenga opportuno. L’Organo di Revisione presenta all’assemblea la propria relazione sul rendiconto consuntivo.

24. Il Consiglio di Disciplina

  1. Il Consiglio di Disciplina è composto da tre a sette membri nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale. Il Collegio dura in carica tre anni.
  2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina é scelto tra i consiglieri nazionali eletti dagli Ordini Professionali di cui al precedente art. 18 lett.c.1, c.2, c.3; in mancanza verrà scelto tra gli iscritti agli ordini di cui all’art.18 lett.c.1,c.2,c.3;
  3. Gli altri componenti sono scelti in modo da rappresentare le categorie portatori di interessi non incompatibili con le norme sulla revisione legale nonché sui Revisori Legali e loro tirocinanti;
  4. Possono rivolgersi al Consiglio di Disciplina qualsiasi soggetto pubblico o privato portatore di interessi, associato o meno, che lamenti comportamenti, che possano portare discredito alla reputazione, tenuti da un Revisore Legale ovvero tirocinante iscritto all’omonimo registro in contrasto con le norme, il codice Etico ed i principi di Revisione dei Revisori Legali e loro tirocinanti;
  5. Il Consiglio di Disciplina può procedere anche d’ufficio.
  6. Il procedimento dinanzi al Consiglio di Disciplina è improntato alla semplicità e all’informalità, fermo il principio del contraddittorio.
  7. Il procedimento si conclude o con la dichiarazione di non doversi procedere o con il deferimento del caso all’apposita Commissione Nazionale Revisori Legali istituita presso il MEF.
  8. Gli atti del procedimento ed il provvedimento stesso sono riservati nel rispetto delle norme cogenti.

25. Il Comitato Tecnico Scientifico

  1. Il Comitato Tecnico Scientifico può essere composto almeno da cinque o più membri senza alcuna limitazione nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale;
  2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni.
  3. Il Comitato Tecnico Scientifico ha esclusivamente funzioni consultive, indifferentemente “uti singuli” o collegiali, non vincolanti a supporto del Consiglio Nazionale;
  4. I componenti membri possono essere scelti come segue:
    1. Un membro, in rappresentanza del CNODCEC, fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali;
    2. Un membro, in rappresentanza del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali;
  • Un membro, in rappresentanza dei Tributaristi, fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  1. Un membro, in rappresentanza di ASSIREVI, fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  2. Un membro, in rappresentanza dell’industria, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  3. Un membro, in rappresentanza delle PMI, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  • Un membro, in rappresentanza della CONSOB, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  • Un membro, in rappresentanza della Finanza Locale – Ministero Interno, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  1. Un membro, in rappresentanza del Ministero Giustizia, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  2. Un membro, in rappresentanza del Ministero Economia e Finanze, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  3. Un membro, in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  • Un membro, in rappresentanza della Banca D’Italia, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  • Un membro, in rappresentanza del sistema dell’Università e della Ricerca, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  • Un membro, in rappresentanza del sistema della Magistratura e della polizia giudiziaria, possibilmente fra gli iscritti anche al Registro Revisori Legali ma non in altri ordini;
  1. Qualora siano mancate proposte da parte dei rappresentanti indicati sopra alla lettera d) nn. da 1 a 14 di questo articolo, il numero dei componenti ai fini della eventuale validità della costituzione delle sedute collegiali e del calcolo della maggioranza per le deliberazioni, è considerato ridotto di tanti componenti quanto siano state le proposte mancanti;
  2. Altri membri su proposta del Consiglio Nazionale

26. Condizioni inderogabili di eleggibilità

Gli iscritti all’Unione sono eleggibili a componenti di Organi Istituzionali di Governance, nonché possono essere nominati o designati a ricoprire altre cariche o funzioni previste dal presente Statuto, nessuna esclusa o eccettuata, a condizione che risultino:

  • essere in possesso di specchiata moralità e reputazione;
  • In regola con il pagamento delle quote associative annuali qualora dovute;
  • In regola con i requisiti statutari e di legge;
  • non aver mai versato somme ad altre casse professionali di previdenza e assistenza;

Il Presidente Nazionale, il vice presidente ed il Segretario Generale non possono ricoprire altre posizioni e ruoli di Governance in Associazioni, Sindacati, Ruoli, Elenchi, Ordini e Collegi Professionali e loro Consigli Nazionali ovvero altre entità che siano in concorrenza o contrapposizione con gli interessi, la causa e le finalità dell’UNRL.

Entro quindici giorni dalla avvenuta proclamazione o dal ricevimento della sua notizia, gli eletti devono comunicare l’accettazione della carica conferita e dichiarare di non trovarsi in posizione di ineleggibilità e/o di incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., dell’art. 2399 c.c. e di ogni altra disposizione legislativa vigente.

L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la decadenza immediata dalla nomina o dalla carica.

27. Gratuità delle cariche

Ogni attività prestata dalle cariche elettive e da qualunque altro per designazioni od incarichi a qualsiasi titolo ragione o causa a favore dell’Unione ha, di norma, carattere gratuito, salva diversa determinazione dell’Assemblea dei Delegati Circoscrizionali corti di Appello su proposta del Consiglio Nazionale.

Può essere previsto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale con apposito Regolamento.

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di disporre, anche forfettariamente o globalmente, rimborsi particolari ad personam per le spese e gli oneri incontrati nell’espletamento di specifiche attività di ufficio o delegate.

28. Libri e registri dell’Associazione

L’Associazione tiene i libri delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Nazionale e del Comitato esecutivo, il registro dei soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali.

29.  Rendiconto

  1. L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente dell’Associazione deve convocare il Consiglio Nazionale, al quale compete l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all’attività svolta nell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione e deve essere pubblicato nel sito Internet dell’Associazione, nella zona riservata ai soci.
  4. I rendiconti approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e devono restare pubblicati nel sito Internet dell’Associazione, nella zona riservata ai soci.

30.Scioglimento dell’Associazione

  1. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo dell’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

31. Periodo transitorio

  1. Il periodo transitorio ha durata di tre anni:
    1. Il cui termine iniziale è la data della delibera dell’approvazione del presente statuto;
    2. Ed il termine è il 31/12 del quarto anno amministrativo solare.
  2. Lo scopo del periodo transitorio è di consentire il completamento delle nomine statutarie, l’eventuale variazione, miglioramento, correzioni ed adattamento del presente statuto al raggiungimento delle effettive esigenze, finalità e/o scopi del presente statuto, il completamento organizzativo interno ed esterno, nonché la eventuale costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale e gli ulteriori requisiti necessari per l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
  3. Con la delibera di approvazione del presente statuto e per tutto il periodo transitorio saranno comunque validamente costituiti ed atti a deliberare:
    1. Eventuali organi collegiali più snelli e ridotti rispetto alle previsioni statutarie;
    2. Ovvero eventuali organi monocratici.

32. Clausola compromissoria

Le controversie riguardanti l’esecuzione o l’interpretazione del presente statuto e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’Arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tivoli. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall’accettazione della nomina.

33. Clausola di chiusura

Per quanto qui non disciplinato valgono le leggi in materia nonché appositi regolamenti attuativi del presente statuto che verranno adottati dall’assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

In sintesi il nostro Statuto, che perseguiamo con trasparenza:

Garantire la legalità, l’aggiornamento permanente
e la massima tutela giuridica e morale dei Revisori Legali
nelle forme e secondo i principi costitutivi
dell’ordinamento nazionale ed europeo.

Statuto Ufficiale Unione Nazionale Revisori Legali<br />