SEZIONE I – L’EVOLUZIONE DEL TRUST LIQUIDATORIO E I MECCANISMI SI PROTEZIONE PATRIMONIALE NELLO SVILUPPO/PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA
SEZIONE II – LA PREVISIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI SISTEMICHE
SEZIONE III – IL NEW DEAL DELLE SOCIETA’ FIDUCIARIE CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 21 MAGGIO 2026 E IL NUOVO PERIMETRO DELLE SOCIETA’ FIDUCIARIE – LA COMPATIBILITA’ CON L’ADOZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.
IL PERIMETRO DEL IUS NOVUM
Con il d. lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026, si è, tra le altre cose, modificata proprio la disciplina degli intermediari finanziari (non bancari) e dei fondi comuni di investimento, abrogando la norma sopra citata, ma introducendo una disposizione, l’art. 57 ter t.u.f., che, nel primo comma, riproduce, nella sostanza, il disposto dell’abrogato art. 57, comma 6 bis, t.u.f.
La liquidazione controllata è una procedura concorsuale del Codice della Crisi d’Impresa. Se applicata ai trust (spesso chiamati Trust Liquidatorio), solleva questioni giuridiche complesse, poiché il trust non è un soggetto con personalità giuridica, ma un patrimonio destinato.
Le specificità di tale tipologia di trust ne costituiscono al contempo forza e limite. La flessibilità negoziale lo rende, infatti, particolarmente adatto allo scopo compositivo dello stato di crisi societaria e liquidatorio; l’effetto distorsivo della par condicio creditorum determinato, invece, rende particolarmente critico il suo rapporto con le norme inderogabili in materia concorsuale.
La Corte di Giustizia UE (con la storica sentenza del 21 maggio 2026) ha confermato l’obbligo per le società fiduciarie di comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese. Gli obblighi di trasparenza antiriciclaggio sono stati ritenuti validi, respingendo i ricorsi di diverse società fiduciarie italiane.