NOTA TECNICA UNRL: LA PROFESSIONE REVISORE LEGALE NON CERCA OMOLOGAZIONI, ESIGE IL RISPETTO DELLO STATUTO DI PUBBLICO UFFICIALE

ROMA, 14 Ottobre 2026 – A presidio della verità storica e giuridica, e in concomitanza con lo screening delle proposte emendative al disegno di legge C. 3068 (Ordinamenti professionali) presso la II Commissione Giustizia della Camera, l’Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL) pubblica la presente nota chiarificatrice.
Risulta necessario respingere con fermezza i tentativi di alcune sigle sindacali e ordinistiche contigue volti a derubricare le legittime istanze dei Revisori a una richiesta di “omologazione” o di “analogia” con altri albi professionali.
L’UNRL non persegue alcuna assimilazione: la Professione Revisore Legale e il percorso dei relativi tirocinanti non sono affatto analoghi ad altre realtà regolamentate, ma presentano sbarramenti d’accesso, criteri di mantenimento, codici di condotta e sistemi di controllo statale ben maggiori, definiti direttamente dal legislatore nazionale ed eurounitario.
📊 I numeri del rigore: requisiti superiori per funzioni superiori
L’ordinamento italiano ha disegnato una filiera abilitativa e di vigilanza straordinaria che non teme confronti in termini di severità selettiva:
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- Titolo accademico dedicato: Obbligo di possesso di lauree magistrali o specialistiche di natura giuridico-economica.
- 36 mesi di tirocinio professionale: Un percorso di praticantato continuativo e vigilato della durata di ben tre anni, a fronte dei soli 18 mesi richiesti per l’accesso ad albi professionali contigui.
- Esame di Stato ministeriale su 19 materie: Un impianto concorsuale pubblico e indipendente che copre capillarmente l’intero perimetro del diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, tributario e della contabilità.
- Assolvimento dell’obbligo formativo permanente: Obbligo di conseguire almeno 30 Crediti Formativi Annuali (CFA) specifici ex art. 5 D.Lgs. 39/2010 per mantenere attiva l’iscrizione.
📜 Un Codice Etico di rango statale e fonte pubblica
Elemento caratterizzante e di assoluto vertice ordinamentale è il fatto che la Professione Revisore Legale non risponde a statuti deontologici di natura interna o privata
La professione è governata da un proprio Codice Etico ufficiale ed autonomo di fonte pubblica, elaborato e adottato direttamente dai Ministeri vigilanti (MEF e Giustizia) di concerto con la Consob.
Questo corpo normativo impone princìpi di indipendenza oggettiva e segreto professionale di rango pubblicistico, la cui violazione è sottoposta a un regime sanzionatorio amministrativo e penale di natura statale, a presidio della veridicità delle attestazioni rilasciate nel mercato.
🏛️ Un sistema di vigilanza multipolare unico nello Stato
A differenza delle strutture ordinistiche tradizionali, soggette a forme di autocontrollo interno, la Professione Revisore Legale e i relativi iscritti operano sotto il controllo stringente e incrociato delle massime istituzioni della Repubblica e delle autorità di regolazione, per le singole attività di rispettiva competenza:
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- Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF): Titolare della tenuta del Registro e della vigilanza diretta sulla formazione, sull’indipendenza e sul controllo della qualità.
- Ministero della Giustizia: Vigilante di concerto sulle sessioni d’esame e sui profili ordinamentali legati alla fede pubblica.
- Consob: Autorità di presidio e controllo rigoroso per le attività di audit svolte sugli Enti di Interesse Pubblico e sui mercati finanziari.
- Ministero dell’Interno: Organo di vigilanza per le funzioni pubblicistiche svolte all’interno degli Enti Locali e dei Comuni d’Italia.
- Banca d’Italia: Autorità di vigilanza settoriale a presidio della stabilità degli intermediari bancari, creditizi e finanziari sottoposti a revisione.
- Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy): Autorità competente per la vigilanza sulle società cooperative e sulle strutture societarie dedicate allo sviluppo industriale.
⚖️ Lo status di Pubblico Ufficiale a tutela dell’ordine pubblico economico
È proprio questo surplus di rigore formativo, unito a una vigilanza multipolare istituzionale e a un Codice Etico pubblico così severo, a giustificare l’attribuzione al Revisore Legale dello status sostanziale di Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni di controllo.
Il Revisore agisce come presidio dello Stato a salvaguardia della trasparenza dei mercati, della fede pubblica contabile e dell’ordine pubblico economico.
Appare pertanto evidente il paradosso normativo di un sistema che da un lato sottopone il professionista al controllo dei massimi organi dello Stato e gli affida la responsabilità pubblica di certificare i bilanci o vigilare sui flussi miliardi del PNRR, e dall’altro pretende di vietargli i servizi connessi (Non-Audit Services), come l’apposizione del visto di conformità o il deposito telematico degli atti societari.
L’UNRL ribadisce che l’emendamento c-bis all’Articolo 2 del DDL C. 3068 non costituisce la richiesta di un privilegio, ma l’atto di coordinamento dovuto per applicare le norme europee cogenti (Regolamento UE n. 537/2014) e rispettare il Test di Proporzionalità (D.Lgs. 142/2020).
La categoria e la sua base di tirocinanti rimangono in stato di mobilitazione permanente a difesa del merito e della legalità del mercato.
Il Consiglio Nazionale
Unione Nazionale Revisori Legali – UNRL
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